Nicola Pantaleo

Una strana sentenza del TAR dell'Umbria

(Comunicato stampa)

 

Una recente sentenza (7 dicembre 2005) del TAR dell’Umbria, chiamato da alcuni genitori, insegnanti e esponenti della comunità evangeliche e della sinistra a giudicare la legittimità di una delibera adottata da un Consiglio di Circolo per l’effettuazione di una ‘benedizione’ pre-pasquale di alcuni edifici scolastici, riapre dolorosamente  e con forza la questione di un’effettiva pratica della laicità nella scuola pubblica. Nel rigettare il ricorso, dopo un procedimento durato oltre tre anni, ti il Tribunale amministrativo sostiene la tesi singolare che nulla osterebbe

  1. trattandosi di manifestazione “breve” nella durata (si precisa “pochi minuti”) e “semplice” nell’organizzazione;.

  2. essendo equiparabile alle attività parascolastiche ed extrascolastiche previste dall’art. 10 del T.U. 297/1994, che riprende l’art. 6 del D.D. 416/1974, e che devono essere cioncepite in senso “estensivo”;

  3. in quanto realizzerebbe quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n. 275/1999 sull’autonomia scolastica, cioè che “le istituzioni scolastiche…riconoscono e valorizzano le diversità” (corsivo della sentenza) e ciò varrebbe per le pratiche religiose anche di gruppi di persone;

  4. poiché siffatte pratiche religiose non dovrebbero essere discriminate in ossequio a quanto statuito nell’art. 20 della Costituzione che recita: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative” (mio corsivo);

  5. e, dulcis in fundo, non configurandosi tale attività confessionale come “imposta” ed essendo, dunque, del tutto estranea a forme di intolleranza che si manifestano in “invocazioni alla divinità perché punisca con lo sterminio e atroci sofferenze gli infedeli  e i nemici” (sic!).

Penso che non vi sia chi non veda quanto speciose siano le argomentazioni brandite dai giudici amministrativi. Vorrei puntualizzare brevemente alcune obiezioni de tutto, mi pare, ovvie.

Sul primo punto, appare incredibile che una lesione della laicità dell’istituzione pubblica sia valutata in relazione alla sua durata e complessità, non alla sua effettività: pertanto se la benedizione durasse teoricamente un’ora invece che venti minuti, sarebbe inaccettabile. Sul punto 2 sembra che non si dia importanza al fatto che le attività para- e d extra-scolastiche sono esplicitamente indicate dal testo legislativo come “culturali, sportive e ricreative” e che, pertanto, con tutte le acrobazie interpretative concepibili  risulta molto difficile includervi gli atti di culto. Nel punto 3 si scomoda persino la “valorizzazione delle diversità” ma non sfiora la mente degli illustri giudici che probabilmente si tratta di un principio a garanzia semmai delle minoranze e non delle maggioranze, più o meno prevaricanti. Quanto al punto 4. appare incredibile che non si legga nel dettato costituzionale un riferimento esclusivo alle “istituzioni e associazioni” religiose, che del resto il contesto esplicitamente menziona,  le cui attività molto correttamente il legislatore ha inteso tutelare da ogni arbitrio limitativo, e che, pertanto, appare difficile equiparare ad esse l’istituzione scuola pubblica. Infine ritenere che, non essendovi obbligo a partecipare alla cerimonia religiosa in oggetto (e ci mancherebbe altro!) le minoranze debbano sentirsi garantite nella loro libertà di non adesione, quando invece è proprio l’illegittima effettuazione di un rito confessionale in luogo e orario scolastico ad essere in discussione. Sarebbe poi generoso sorvolare sul riferimento, evidentemente in chiave anti-islamica (il che la dice lunga sulle plausibili propensioni ideologiche dei giudici), alle maledizioni e invocazioni di strage contro i nemici: una nota, nel migliore dei casi, folklorica che fa il paio con un’analoga prosa declamatoria rinvenibile in un’altra sentenza, stavolta del TAR friulano dell’anno scorso, sui contributi pubblici alle scuole cattoliche. Al di là di ogni pur amara ironia, vi è il rammarico per una ulteriore occasione perduta dalla magistratura amministrativa per restituire un minimo di equità e rispetto dei fondamenti laici di una società civile. Sembra siano trascorsi anni luce dalla e sentenze dei TAR dell’Emilia e del Lazio avverso la celebrazione di riti e atti confessionali. Ma la possibilità di adire le istanze superiori non è preclusa e non v’è da perdere ogni speranza per un rinsavimento laico alla luce di una Costituzione correttamente interpretata ed effettivamente applicata.