IL CROCIFISSO... CROCIFISSO
ALCUNE PRECISAZIONI

di Alessandro Pagano, avvocato

 

La inclusione del crocifisso tra gli arredi scolastici discende da due norme varate in epoca fascista. Si tratta dell'art. 118 del R.D. 30/4/1924, n. 965 e dell'art. 119 del R.D. 26/4/1928, n. 1297.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tali disposizioni ha ritenuto (cfr. Ordinanza 2004, n. 389) di non poter decidere perché le stesse sono contenute in provvedimenti che non hanno forza e valore di legge ma natura di regolamento e pertanto non sono assoggettabili al sindacato della Corte che, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (con esclusione quindi delle norme di valore regolamentare).

La prima pratica conseguenza di questa decisione è che le predette disposizioni non sono state espunte dal nostro ordinamento ma sono (incredibilmente) ancora in vigore. Sebbene ancorata ad una fonte normativa, l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici può essere messa in discussione dai singoli cittadini che ravvisino in essa una lesione dei principi della libertà religiosa e del pluralismo, considerato anche che, a seguito della introduzione del Nuovo Concordato (l. 1985 n. 121) la religione cattolica non può più essere considerata religione di Stato. Chiamate in causa da singoli cittadini e genitori di alunni appartenenti a minoranze religiose, le Corti di giustizia adite non hanno purtroppo offerto risposte molto soddisfacenti sul piano della coerenza con i principi di laicità dello Stato. Esemplare in tal senso la recente pronuncia del Consiglio di Stato (del 13/2/2006, n. 556) la quale, dando rilievo giuridico ad una tesi piuttosto diffusa a livello comune ed a suo tempo autorevolmente sostenuta perfino dal Capo dello Stato Ciampi, ha affermato: il simbolo del crocifisso, anche per i non credenti, esprime in forma sintetica valori civilmente rilevanti, posti a fondamento del nostro ordinamento (tolleranza, rispetto dei diritti e delle libertà della persona, solidarietà, non discriminazione). Ne consegue che l'esposizione del suddetto simbolo nelle aule scolastiche, in quanto propugnazione dei suddetti valori laici, non viola il principio di laicità dello Stato (che è anch'esso principio fondamentale del nostro ordinamento).

Naturalmente, ferma la rilevanza di questo autorevole precedente, è ben possibile che altre pronunce, sollecitate da ulteriori iniziative giudiziarie, possano decidere in senso opposto.

Va poi aggiunto che la norma in esame ha carattere ricognitivo degli arredi scolastici, ma non può essere interpretata come obbligo di esporre il crocifisso (altrimenti si dovrebbe ritenere che vi sia ancora l'obbligo di esporre il tricolore con lo stemma dei Savoia e la effige del regnante…).

Dunque è il dirigente scolastico che, sulla base della disponibilità di tale arredo, decide, a seconda dei casi, se consentirne la esposizione o disporne la rimozione, eventualmente sollecitato dagli organi collegiali o dalle singole richieste di gruppi di genitori e/o studenti.

Questo – sinteticamente - lo stato dell'arte, ad oggi.

Mi sembra peraltro inutile sottolineare che quanto sostenuto in tema di crocifisso non ha nulla a che vedere con la possibilità di svolgere attività liturgiche o para - liturgiche all'interno della scuola o in orario scolastico; la riconducibilità delle stesse alle manifestazioni extra o parascolastiche di interesse culturale è a mio avviso insostenibile, trattandosi di veri e propri atti di culto, preclusi agli spazi pubblici e riservati alle sole sedi religiose.

.

 

Per approfondire:

 

giurisprudenza sul crocifisso

 

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dal caso di Ofena all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta (di Michele Madonna)

 

La problematica del crocifisso e delle immagini sacre nei luoghi pubblici:
una rassegna giurisprudenziale e normativa