Lettera di Giuseppina Gatta

 

 

Mittente:
Giuseppina Gatta

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Al Dirigente Scolastico

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Leuca, 10 maggio 2006


Oggetto: atti di culto durante l'orario scolastico in presenza di alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi


Egregio Dirigente,

sono stata informata più volte da mio figlio XXXX XXXX (eliminiamo il nome trattandosi di minore n.d.r.), il quale non si avvale dell'insegnamento religioso, che durante il corso del presente anno scolastico 2005-2006, alla scuola elementare di Marina di Leuca, si tengono atti di culto durante l'ora di lezione, in particolare e a titolo di esempio:

- preghiera quotidiana ogni mattina nella classe di mio figlio (III classe);

- invio di lettere dagli alunni al vescovo della zona da parte della classe di mio figlio;

- frequenza (in data lunedì 8 maggio u.s.) degli alunni della scuola alla "supplica" alla Madonna in chiesa, durante l'orario scolastico, a partire dalle 11,30 (in questo caso sono stata avvertita dall'insegnante e mio figlio non vi ha preso parte);

- ieri, 9 maggio, visita con benedizione da parte di un prete anche nella classe di mio figlio;

- durante tutto il mese di maggio, nella pausa di ricreazione, preghiera quotidiana di tutta la scuola (incluso mio figlio) davanti a un altarino della Madonna portato appositamente a scuola.

Nella sua qualità di Dirigente, Le sarà sicuramente noto che la normativa in vigore non consente che il normale svolgimento delle lezioni nelle scuole pubbliche statali venga modificato per celebrazioni di carattere confessionale; la programmazione di atti di culto è infatti consentita solo al di fuori dell'orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze di seguito citate:

- d. lgs 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all'art. 31 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiamo comunque effetti discriminanti;

- la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione con la Tavola Valdese, che all'art. 9, vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

- la legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all'intesa con le comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose e atti di culto;

- la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;

- la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto ... possa deliberare ... di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell'art. 6, D.P.R. 416/74».

Sono spiacente di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa vigente e per oppormi a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di mio figlio; mi auguro che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far cessare al più presto questo tipo di manifestazioni durante l'orario scolastico.

La informo che, qualora venissero programmate altre analoghe iniziative di carattere confessionale, aventi quindi carattere sicuramente discriminatorio verso mio figlio, procederò in sede civile, amministrativa e penale.


Distinti saluti

Giuseppina Gatta