|
Le istruzioni per
esercitare la scelta relativa
all’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) e alle attività ad
esso alternative, sono contenute
nella
CM n° 101 del 30-12-2010,
che disciplina le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle classi
delle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2011/2012.
Alla luce di tale
circolare, ma senza tralasciare
quanto consolidato in materia da
altre circolari ministeriali (vedi
http://www.retescuole.net/contenuto?id=20100619023740
– ATTIVITÁ ALTERNATIVE ALL’IRC), si
riporta di seguito un utile
vademecum per scuole, studenti e
genitori.
All’atto
dell’iscrizione (cioè entro il
12-02-2010):
-
si esercita la scelta se
avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione
cattolica
Chi esercita la
scelta:
-
i genitori fino alla scuola
secondaria di primo grado (scuola
media)
-
gli studenti negli istituti
di istruzione secondaria superiore
Come si esercita
la scelta:
-
mediante la compilazione di
apposita richiesta, secondo il
modello E allegato alla
circolare
Per quanto tempo
vale tale scelta:
-
per l’intero corso di studi
-
in tutti i casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio è
salvaguardato il diritto di
modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle
iscrizioni.
Prima dell’inizio
delle attività didattiche
-
si esercita la scelta
relativa alle attività alternative
per chi ha dichiarato di non
avvalersi dell’IRC
Chi esercita la
scelta:
-
i genitori fino alla scuola
secondaria di primo grado (scuola
media)
-
gli studenti negli istituti
di istruzione secondaria superiore,
tranne che per l’opzione uscita
dalla scuola (v. dopo) per cui è
necessaria una liberatoria dei
genitori in caso di studenti
minorenni
Come si esercita
la scelta:
-
mediante la compilazione di
apposita richiesta, da parte degli
interessati, secondo il modello
F allegato alla circolare
Quali sono le
diverse opzioni possibili:
a)
ATTIVITÀ DIDATTICHE E
FORMATIVE
b)
ATTIVITÀ DI STUDIO
E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
c)
LIBERA ATTIVITÀ DI
STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (per studenti delle
superiori)
d)
NON FREQUENZA DELLA
SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Per quanto tempo
vale tale scelta:
-
per l’intero anno scolastico cui si
riferisce
Programmazione
delle attività alternative all’IRC*
Chi programma le
attività alternative:
-
il collegio dei docenti (la
circolare 2011 parla genericamente
di “programmazione di inizio d’anno
da parte degli organi collegiali” e
quindi si potrebbe ipotizzare anche
una programmazione da parte dei
singoli consigli di classe), tenuto
conto delle proposte degli alunni.
Cosa si può
programmare per tali attività
alternative:
-
la
norma consolidata
salvaguarda innanzitutto il
carattere di libera programmazione
da parte degli organi collegiali,
con l’unico ovvio vincolo che tali
attività culturali e di studio
debbano “concorrere al processo
formativo della personalità degli
studenti”;
-
per le vere e proprie ATTIVITÀ
DIDATTICHE E FORMATIVE (opzione A)
la
norma dice che esse
debbano essere “rivolte
all'approfondimento di quelle parti
dei programmi, in particolare di
storia, di filosofia, di educazione
civica, che hanno più stretta
attinenza con i documenti del
pensiero e della esperienza umana
relativi ai valori fondamentali
della vita e della convivenza
civile”; si conferma quindi che
possono essere programmate anche
attività inerenti a discipline di
carattere curricolare
-
per le ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI
RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (opzione B) la
norma lascia pensare ad
un’assistenza che può configurarsi
come vera e proprie azione di
sportello/recupero/approfondimento
curricolare, visto che si parla di
“offrire contributi formativi ed
opportunità di riflessione per
corrispondere agli interessi anche
di natura applicativa che siano
eventualmente rappresentati dagli
studenti”, i quali quindi possono
segnalare i “propri bisogni
formativi, nonché le modalità di
intervento della scuola”.
Quale scansione
temporale per la programmazione di
tali attività alternative:
-
dopo o contestualmente alla
scelta dei non avvalentisi, si
raccolgono le loro eventuali
proposte relative sia all’opzione A
sia all’opzione B
-
il collegio dei docenti (o il
consiglio di classe), tenuto conto
delle proposte degli alunni,
programma le attività dell’anno
scolastico in corso entro il primo
mese dall’inizio delle lezioni
Svolgimento delle
attività alternative all’IRC
Chi insegna nelle
attività alternative (in sequenza
gerarchica):
-
docenti* in servizio nella
scuola totalmente o parzialmente in
soprannumero o comunque tenuti al
completamento in quanto impegnati
con orario inferiore a quello
d'obbligo (tranne i docenti di
scuola secondaria, titolari di
cattedre su due scuole che non
possono completare l’orario nella
prima scuola con ore di attività
alternative; queste opzioni, quindi,
non prevedono oneri per lo stato
-
docenti* in servizio nella
scuola dichiaratisi disponibili a
prestare ore eccedenti; essi possono
essere o di ruolo o con nomina di
supplenza annuale (al 31-08) o fino
al termine delle attività didattiche
(30-06)
-
supplenti assunti con
contratto a tempo determinato e
scelti tra gli aspiranti a supplenza
inclusi nelle graduatorie di
istituto, nella misura in cui non si
renda possibile provvedere con
l'utilizzazione del personale già in
servizio nella scuola
* la
norma dice che tali docenti
debbano “essere scelti fra quelli
della scuola che non insegnano nella
classe o nelle classi degli alunni
interessati alle attività in parola,
atteso che così viene assicurato,
per gli alunni avvalentisi e per
quelli non avvalentisi, il rispetto
del principio della <<par
condicio>>.”
Chi nomina gli
insegnanti delle attività
alternative**:
-
le singole scuole, tenendo
conto che in caso di oneri per lo
stato (ore eccedenti e supplenze) la
durata della nomina e della relativa
retribuzione sono fissate fino al
30-06
-
non è necessario acquisire
l’autorizzazione formale alla nomina
di personale docente da parte
dell’Ambito Territoriale o dell’USR,
trattandosi di attività la cui
obbligatorietà è prevista dalla
norma
Come vengono
finanziate le attività alternative
all’IRC
-
i riferimenti seguenti si
trovano nella
Tab 7 del Bilancio per capitoli
dello Stato, quella relativa al
MIUR; i fondi per le attività
alternative sono finanziati non più
su base regionale (USR) ma nazionale
e suddivisi per ordine di scuola.
Per ciascun ordine di scuola essi
rientrano in un capitolo denominato
“Competenze fisse e accessorie al
personale al netto dell'imposta
regionale sulle attività produttive”.
Tale capitolo è stato da quest’anno
ristrutturato in articoli in
relazione all'introduzione del
cedolino unico. L’articolo due di
tale capitolo è proprio quello
relativo alle “Spese
per l'insegnamento della religione
cattolica e per le attività
alternative all'insegnamento della
religione cattolica, comprensive
degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore
-
capitolo n° 2156 – art 2 –
scuole d’infanzia (24,7 mln, ridotto
di 22,7 mln rispetto al 2010)
-
capitolo n° 2154 – art 2 –
scuole primarie (308,5 mln,
aumentato di 111,7 mln rispetto al
2010)
-
capitolo n° 2155 – art 2 –
scuole secondarie di 1° grado (101
mln, ridotto di 43 mln rispetto al
2010)
-
capitolo n° 2149 – art 2 –
scuole secondarie di 2° grado (224
mln, aumentato di 20 mln rispetto al
2010)
Chi liquida le
competenze ai docenti che svolgono
le attività alternative**:
-
i fondi in questione vengono
gestiti dal MEF tramite le Direzioni
Territoriali dell’Economia e delle
Finanze
-
i provvedimenti di
attribuzione delle ore eccedenti e i
contratti di supplenza a tempo
determinato devono essere inviati
dalle scuole alla Ragioneria
Territoriale dello Stato, che è
l’organo di controllo per la
corretta utilizzazione di tali
fondi, per il visto di legittimità;
a tale scopo occorre:
o
quantificare per tipologia di
scuola (infanzia, primaria, sec 1°
grado, sec 2° grado) il numero di
ore da destinare alle attività
alternative, in relazione al numero
di classi coinvolte
o
in caso di ricorso ad ore
eccedenti, dimostrare di non aver
potuto coprire, in tutto o in
parte, tali ore senza oneri per lo
Stato, quantificando le ore non
coperte
o
in caso di ricorso a
personale supplente, dimostrare di
non aver potuto coprire, in tutto o
in parte, tali ore né senza oneri
per lo Stato né senza ricorso a ore
eccedenti
o
indicare il capitolo al quale
imputare la relativa spesa
** tali
indicazioni sono contenute nella
nota
AOODRER 0011643 del
29-09-2010 dell’USR ER
|