Contro questa ordinanza per iniziativa dell’Associazione Per la Scuola della repubblica ed in particolare del Crides si è costituito un Comitato di promotori per un ricorso al Tar el Lazio per chiederne l’abrogazione e nell’immediato la sospensione. Del Comitato al momento fanno parte 15 Associazioni o Comunità religiose.

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 26 Prot. 2578 del 15-3-2007, p. 18  ART 8

13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

 

Nota informativa

Premessa: il punteggio dell’Esame di Stato è in centesimi, 100 è il massimo, 60 il minimo. Di questi, max 20 sono della scuola ("credito scolastico") max 45 per gli scritti, max 35 per gli orali. Per attribuire il credito scolastico, agli scrutini prima degli esami si calcola la media dei voti riportati nelle materie alla quale corrisponde un determinato numero di punti di credito; in più sono attribuibili i punti a discrezione del Consiglio di classe compresi nella ”banda di oscillazione” prevista dalla normativa. È su questa discrezione che va a influire il docente di religione cattolica nell’attribuzione del “credito scolastico” dei suoi alunni, benché la sua materia non faccia parte delle materie su cui calcolare la media. Ci sono molti problemi non secondari legati al punteggio che può essere attribuito col “credito scolastico”. Per es. per borse di studio c'è un minimo, per certe università sopratutto straniere pure, le ammissioni a varie facoltà con quiz pure, infine sopra i 95 punti la commissione d'esame può dare altri punti per raggiungere il max di 100 punti.

Breve cronistoria:

1. dal 1985 (Nuovo Concordato) a oggi sono state innumerevoli le "incursioni" tentate per svuotare di contenuto il concetto che "l'insegnamento di religione cattolica (Irc) non deve essere in alcun modo discriminante", tutte puntualmente sventate dal TAR  dalla Corte Costituzionale e dalla revisione dell’Intesa tra governo italiano e CEI (DPR 202/1990).

2. L'Ordinanza Ministeriale sui nuovi esami di maturità contiene l'ennesima "incursione". All'art. 8, lì dove prevede che l'insegnante di RC debba influire sull'attribuzione del "credito scolastico", il punteggio che la scuola attribuisce all'alunno nello scrutinio prima degli esami.

3. L'Ordinanza prevede, per chi non si avvale dell'Irc, lo stesso diritto esercitato dal docente della cosiddetta "materia alternativa". Peccato che tale materia venga assai raramente resa possibile nelle Scuole Superiori, e quindi l'alunno abbia raramente -pur avendolo richiesto- la possibilità di fare in quell'ora qualcosa di utile ai fini di ottenere un punteggio nel “credito”  equiparato a quello attribuito dall’insegnante di r.c.. Tra gli aspetti più gravi di questa vicenda c’è il fatto che l’alunno che sceglie legittimamente sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale di svolgere -anziché un’attività alternativa- attività di studio individuale, per ottenere un punteggio nel credito scolastico sarà sottoposto a modalità di valutazione diverse, stabilite da ciascuna scuola. Chi, su quale base deciderà se l’attività svolta dall’alunno è meritevole di “ credito?”. Ogni scuola può dare una risposta diversa!

4. Infine, chi esce dall’edificio scolastico,opzione prevista dalla sentenza 13/91 della Corte Costituzionale -che definisce fino a questo punto il diritto allo stato di “assoluto non obbligo” di chi non si avvale dell’irc- avrà soltanto un “credito formativo”, che non costituisce punteggio preventivo, e che comunque verrà attribuito all’alunno solo nel caso che presenti una certificazione di aver svolto fuori dalla scuola un’attività valida.

Queste discriminazioni e questa gerarchia nelle discriminazioni sono inaccettabili!!

Ricordiamo che è stato stabilito nella revisione citata dell’Intesa che in sede di scrutinio finale il voto dell'insegnante di RC, se determinante, non può valere nel computo dei voti, ma può solo essere messo a verbale come giudizio.

 

Promotori  del ricorso al TAR Lazio

(O.M. n.26 del 15.3.07—art.8 (13,14)

 

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni

Comitato Insegnanti Evangelici Italiani  (CIEI)

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Società laica e Plurale

Italialaica.it

Comitato torinese per la Laicità della scuola

Tavola Valdese

CRIDES- Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola

Democrazia Laica

Associazione Scuola Università Ricerca  “As.SUR”

Associazione 31 Ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa dagli evangelici italiani)

Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

UAAR- Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni