LEGISLAZIONE - 2

a cura di Alessandro Pagano, avvocato

 

Buongiorno a tutti,

mi inserisco in questa discussione per avere, se possibile dei chiarimenti su quanto sta succedendo nella nostra scuola, elementare di Grottarossa a Roma, parte di un Istituto comprensivo, con altre due elementari ed una scuola media.

L'ultimo Collegio Docenti, in data 14 ottobre 2009, ha deliberato a maggioranza, di utilizzare le ore destinate fino a quel momento all'ora alternativa, per supplenze. Informazione che ci è stata comunicate dalle insegnanti di classe.

Come genitori siamo andati a chiedere la visione della delibera e possibilmente una sua fotocopia, almeno per la porzione che ci interessa, ma ci è stato risposto prima, che ci volevano dei tempi tecnici di trascrizione, e successivamente, che bisognava configurarsi l' ‘interesse qualificato’ del richiedente. Un docente, ad esempio, lo avrebbe, sussistono invece dei dubbi sul fatto che si possa averlo come genitore: in poche parole, potremmo non avere titoli per chiedere l’atto, temo comunque che non ne sono certi. 

Come possiamo andare avanti?

Vi ringrazio per la vostra attenzione, sperando di essere stata chiara e succinta, in attesa di vostri suggerimenti

D. M.

 

La definizione dell’interesse sotteso al diritto di accedere agli atti e provvedimenti amministrativi è contenuta nell’art. 22 della l. 241/1990, ove gli interessati sono coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; il diritto di accesso è inoltre definito dalla stessa disposizione come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, e (che) attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ritengo quindi molto gravemente pretestuoso il diniego al rilascio della copia, sin qui opposto dall’istituto scolastico in questione, considerato che nel caso in esame l’interesse dei richiedenti poggia su indiscutibili basi normative. In via estremamente sintetica si possono citare l’art. 9, 4° comma, della l. n. 121/1985, ove è assicurato che la scelta di non avvalersi dell’IRC non possa dar luogo ad esiti discriminatori, e la circolare della P.I. del 9.5.91 (oltre che la 316/1987) che disciplinano dal punto di vista organizzativo le diverse opzioni esercitabili da parte di chi non si avvale dell’IRC. Consiglio quindi di proporre formale istanza di accesso per l’estrazione di copia della delibera in questione, il cui contenuto appare idoneo ad incidere negativamente sui diritti e le facoltà dei non avvalentisi (in particolare di coloro che optano per la materia “alternativa”), facendo espresso riferimento alle richiamate disposizioni ed avvertendo che in caso di diniego sarà proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Alessandro Pagano