Il subdolo ricatto dell'ora di religione

di Nicola Pagano

 

Le attività alternative per i non avvalentisi sostanzialmente non esistono, il ministro Fioroni premia coloro che si avvalgono attraverso un credito formativo; lo spirito laico è in agonia. Il ministro dell’istruzione Fioroni, con l’ordinanza ministeriale (OM) n. 26 del 15-03-2007, ha riproposto il credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La precedente normativa è nell’art. 3 dell’OM n. 128 del 14 maggio 1999 del ministro Berlinguer, contestata da alunni, genitori e associazioni culturali e religiose, fatta oggetto di ricorsi al Tar del Lazio e poi, per fortuna, caduta nel dimenticatoio. Ora Fioroni ci riprova, ed è subito polemica con una valanga di ricorsi al Tar.

 

Un freno alla fuga?

A un primo giudizio, non si può escludere che l’iniziativa del ministro, tesa ad assicurare un punteggio aggiuntivo agli avvalentisi, miri a frenare la «fuga dall’Irc» di studenti delle superiori che, specie nei licei del Centro-Nord d’Italia, superano il 40%. A ogni modo si tratta di un atto dal profilo giuridico discutibile e in primo luogo discriminante nei confronti di chi non si avvale dell’ora di religione, a motivo di una libera scelta di coscienza o di fede. Anche se esso appare temperato dall’estensione del beneficio a chi segua le inesistenti «attività alternative» all’Irc, a chi abbia scelto forme di «studio individuale», in qualche modo «certificate» dalla scuola, e persino – in un crescendo di confusione – anche a coloro che, lasciata la scuola, ai sensi della fondamentale sentenza n. 13/91 della Corte Costituzionale, dimostrino mediante certificazione di aver svolto attività formative extra scolastiche. Siamo al paradosso e al pateracchio: si concede, si confonde, si mettono sullo stesso piano attività e forme di valutazione diverse, pur di arrivare allo scopo di assegnare un punteggio aggiuntivo agli alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Spiace dover constatare che tale garbuglio normativo sia stato partorito e sia passato inosservato – ancora una volta – in un governo di centrosinistra formato anche da forze laiche e di sinistra!

Per un esame più approfondito della materia, mi sia consentito citare il cap. IV del mio libro Per una "storia delle religioni". In questa sede mi limiterò a elencare, in sintesi, i punti più controversi dell’On. Fioroni.

 

Le leggi vigenti

Le leggi istitutive del credito scolastico e cioè l’art. 5 della L. n. 425/1997 sulla riforma degli esami di Stato e l’art. 11 del Dpr n. 323/1998 (Regolamento), escludono l’Irc quale fonte autonoma del credito stesso. E ciò ha una sua logica. La religione, infatti, in quanto insegnamento facoltativo, è posta fuori pagella (nonostante i tentativi della ministra Moratti di reinserirvela), e il profitto in essa conseguito è registrato in una scheda a parte; essa non dà voti e non concorre alla promozione o non-promozione dell’alunno, non assegna debiti formativi, non costituisce prova d’esame, e, nella fattispecie, non concorre alla determinazione della media (M) del profitto degli alunni, ai fini dell’attribuzione del «credito scolastico»in vista degli esami di stato (v. Tab. A del cit. Regolamento). Va inoltre ribadito che la religione, quale insegnamento facoltativo, affidato alla libera scelta degli alunni, non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione; l’alternativa, per coloro che non se ne avvalgono, è uno «stato di non-obbligo»; gli alunni non-avvalentisi, possono lasciare la scuola durante l’ora di religione.

 

Un punto da chiarire

Tenendo fermi questi principi, ci si chiede che cosa significhi l’affermazione dell’art. 8, punto 13, dell’On. Fioroni: «I docenti che svolgono l’insegnamento di r.c. partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento». Che i docenti di religione partecipino ai consigli di classe, per gli alunni avvalentisi, era già stabilito da precedenti, sia pur controverse disposizioni. Dunque che valore può avere ribadirlo in funzione del credito scolastico, visto che l’Irc non concorre con un proprio voto autonomo alla determinazione del punteggio dell’alunno?

La risposta è al punto 14 dell’Ordinanza Fioroni. Tutto punta sulla cosiddetta «banda di oscillazione» all’interno delle varie fasce di voti. Si punta cioè su quell’area discrezionale, prevista dal comma 2 dell’ art. 11 del citato Dpr 323/1998 che menziona, oltre il profitto conseguito, anche «l’interesse, l’assiduità nella frequenza, l’impegno al dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative». Si tratta di alcuni punti, a disposizione del Consiglio di classe, per ogni anno del triennio, che però sommati contano per gli esami di Stato e per le selezioni successive. Qui, evidentemente, può giocare le proprie chances il docente di religione in favore dei suoi alunni. Per conferire, dunque, uno spazio all’Irc, nella determinazione di un sia pur minimo punteggio di credito scolastico, Fioroni si arrampica sugli specchi: largheggia e concede maldestramente benefici e riconoscimenti anche agli alunni che non si avvalgono dell’Irc richiedendo documentazioni impossibili, prive di omogeneità e di regole, dando valore ad attività notoriamente inesistenti e mai decollate, prive di spazi, di risorse e forma giuridica.

 

Discriminazione
V’è, in conclusione, nell’Ordinanza in esame non solo un’intollerabile discriminazione tra chi si avvale e chi non si avvale dell’Irc, ma anche un notevole travisamento delle norme che fanno capo al Concordato, alle Intese e alle due sentenze della Consulta, pietre miliari in materia: infatti, mentre queste riconoscono all’alunno la libertà di scelta se avvalersi o non dell’Irc e decretano che l’esercizio di tale libertà non deve avere conseguenza alcuna sul piano scolastico, l’On. Fioroni, contraddicendone lo spirito, prospetta un premio, un credito scolastico per gli alunni che s’avvalgono dell’Irc. Il fare «religione cattolica», vorrei infine osservare, non va visto come un fare di più, rispetto a un fare di meno dei non-avvalentisi, ma come una scelta di coscienza e di fede, che non va subordinata a premi e a punteggi che ne svilirebbero il valore religioso e morale.

Allo stesso modo, come seria, dignitosa espressione di intima coscienza va riguardata la scelta dei laici e dei credenti di altra fede che, in tutta libertà scelgono di non seguire l’insegnamento cattolico, senza per questo, essere costretti a fare altro o fingere di fare altro, per surrogare la mancata scelta dell’Irc e per conferirgli, in tal modo, peso e rilievo didattico.

 Tratto da Riforma del 25 maggio 2007