Il vescovo è un funzionario della scuola

S'inventa di tutto pur di occupare l'esercito (25.000 in ruolo nel giro di tre anni) dei docenti di religione

nella scuola pubblica ben lontana dall'essere laica e democratica

di Nicola Pagano

 

La presenza e l'influenza dell'Irc nella scuola pub­blica di ogni ordine e grado si estende e si accresce sem­pre più, per effetto della combinata azione della pres­sione costante della gerar­chia cattolica e dell'ignavia dei pubblici poteri: ministri dell'Istruzione e sindacati della scuola compresi. Gli at­tacchi alla scuola pubblica e alla laicità sono ormai così frequenti e molteplici che occorrerebbe una rubrica settimanale per stare al pas­so dei (mis)fatti e poter informare almeno i nostri lettori, visto che le questioni che ci stanno a cuore e le no­stre battaglie ideali sono purtroppo puntualmente ignorate dalla grande stam­pa e soprattutto dalla TV.

Ma veniamo ai fatti. I1 Contratto collettivo naziona­le integrativo (Ccni) della scuola per l'anno scolastico 2008-09, relativo alle utilizza­zioni, alle assegnazioni prov­visorie e alle supplenze del personale docente, educati­vo, tecnico-pratico e di so­stegno, contiene diverse di­sposizioni dedicate agli inse­gnanti di religione, che vale la pena di esaminare. Concen­triamo l'attenzione su di essi.

Premesso che l'utilizzazio­ne a tempo pieno, in altri in­segnamenti, del personale di ruolo appartenente a classi di concorso in esubero «è priori­tariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tut­to il personale in soprannu­mero e in esubero» (art. 1 e 1.2), l'art. 1.6 stabilisce «la pos­sibilità di utilizzo in altri inse­gnamenti» e precisa che «... per i docenti di religione cat­tolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi, formulata dall'Usr (Uff. scolastico regionale) ai sensi dell'Om n. 27 del 21-02­08, art. 10». L'art. 2.1 poi, nel ribadire quali siano i docenti destinatari del provvedimen­to in esame, al punto «O» ag­giunge: «gli insegnanti di reli­gione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186».

L'art. 2.5 riguarda le sup­plenze e recita: «Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto... i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una ridu­zione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesi­ma, sono utilizzati nell'ambi­to della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle at­tività specifiche della scuola (?) e, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee». Questo artico­lo, insieme all'art. 5. 8 che fra breve vedremo, è tra quelli che destano maggiore per­plessità e allarme.

L'art. 2.12 non presenta no­vità di rilievo, ma va segnalato per porre in evidenza la per­durante ingerenza del vesco­vo e della diocesi nelle opera­zioni della scuola pubblica. Esso riguarda, infatti le utiliz­zazioni degli insegnanti di re­ligione sia nell'ambito dello stesso «settore formativo della diocesi» sia «per altro settore formativo», purché in posses­so di idoneità al concorso e dell'idoneità rilasciata dal­l'Ordinario diocesano...».

Ingerenza e arbitrarie at­tribuzioni che l'art. 3 bis chiarisce e completa quando dice: «Le utilizzazioni provvi­sorie degli insegnanti di reli­gione cattolica sono effettua­te avendo riguardo alla ripar­tizione in diocesi, d'intesa tra il Dsr (Direttore scolastico re­gionale) e l'Ordinario dioce­sano competente...». Identi­co concetto è ripetuto nel­l'art. 7, pp. 11 e 12.

Come scrivevo altrove, la diocesi è assunta come nuo­vo «ente scolastico territoria­le» e il vescovo come co-fun­zionario della scuola pubbli­ca e dispensatore dell'ido­neità agli insegnanti di reli­gione non solo in principio, all'atto della sua libera e in­sindacabile chiamata, ma an­che dopo che essi sono di­ventati di ruolo nella scuola pubblica. Viene da chiedersi: ma quando terminerà la «tu­tela» di questi insegnanti, da parte del vescovo?

Ma l'aspetto per noi più grave e preoccupante riguar­da l'utilizzo degli insegnanti di religione in ore relative ad altri insegnamenti, già antici­pato nell'art. 2.5, sopra citato e ribadito poi per tutti i do­centi dall'art. 5. 8 che stabili­sce che «I docenti di tutti i gradi di istruzione che (...) vengano a trovarsi in situa­zione di soprannumero tota­le o parziale, sono utilizzati nell'ambito della scuola di ti­tolarità prioritariamente su posti o frazioni di posto per la stessa classe di concorso e subordinatamente su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento... per il quale siano in possesso di ti­tolo di studio coerente». Inol­tre l'utilizzo può avvenire su «iniziative di arricchimento dell'offerta formativa», «fatto salvo l'obbligo delle supplen­ze brevi o saltuarie».

Mi scuso col lettore per la sequela di citazioni. Ma, se leggiamo in sequenza l'art. 2.5 e l'art. 5.8, testé esaminato, le nostre perplessità e il nostro allarme davvero crescono. Proviamo a uscire dal «buro­cratichese» ministeriale e a sintetizzare il concetto in for­ma piana: un insegnante di religione, dunque, che per contrazione di ore si trovi nel­la condizione di completare il proprio orario di cattedra, lo può fare nella scuola di titola­rità: 1) mediante supplenze; 2) mediante completamento d'orario su un insegnamento della stessa classe di concor­so; 3) mediante completa­mento d'orario su altro inse­gnamento, per il quale abbia titolo. I punti 1 e 3 sono una novità assoluta, non da poco.

Era fatale che accadesse, dopo l'infelice «leggina» di immissione in ruolo n. 186 del luglio 2006 che - giova ri­cordarlo - nel giro di tre anni ha immesso nei ruoli della scuola pubblica circa 25mila insegnanti di religione catto­lica; ora per questo «esercito» di privilegiati si sono escogi­tate altre disposizioni e quin­di nuovi privilegi, nuove for­zature e illegittimità. Così che ora, nel Contratto collet­tivo in esame, illegittimità si aggiunge a illegittimità, privi­legio a privilegio, confusione a confusione. Il diritto e i re­golamenti scolastici ne esco­no malconci e stravolti, l'uni­co soggetto a uscire vincitore da questa vicenda è la Cei. E spiace doverlo constatare, ma questa volta la gerarchia cattolica vince con l'avallo di tutti i sindacati, Cgil-scuola e Gilda compresi, come ieri la leggina per il ruolo passò in Parlamento con il voto del centro-sinistra.

Per capire l'enormità della cosa, valga per tutte questa considerazione: nessun do­cente dà avvio alla sua carriera di insegnante della scuola pubblica con la chiamata di un privato - il vescovo - e pro­cede in essa con l'idoneità dello stesso; e d'altra parte nessun rappresentante di altre religioni, cristiane e non, ha il potere di creare e regolare la carriera di un insegnante di ruolo. È qui, anche, gran parte dell'arcano del Concordato.

L'Irc in tal modo, nel Con­tratto collettivo nazionale del­la scuola in esame, previene eventuali défaillances nume­riche di alunni già avvalentisi, e quindi riduzioni di ore e di cattedre: d'ora in poi vi saran­no, a completamento di orari di cattedra, supplenze e utiliz­zazioni anche su altri inse­gnamenti: in tal modo è assi­curata la cattedra alle migliaia di insegnanti fatti di ruolo su una materia facoltativa e, co­me tale, soggetta alla libertà di scelta di alunni e genitori, e quindi a pericolose variazioni.

Ma quel che più preoccupa è non solo e non tanto la sal­vaguardia di cattedre e posti di lavoro - evidentemente sottratti ad altri insegnanti - quanto il fatto che la religione cattolica sarà, come si dice, «spalmata» su tutte le ore di supplenza che verranno effet­tuate dagli insegnanti di reli­gione, e su tutte le altre mate­rie di insegnamento che, con le loro ore, andranno a com­pletare le cattedre degli inse­gnanti di religione soprannu­merari o utilizzati o supplen­ti. Davvero un altro bel regalo alla Cei, che le studia tutte per estendere l'influenza del­la presenza cattolica nella scuola pubblica. Ma per con­tro, un bel pasticcio e un ar­retramento obiettivo per la scuola di tutti, laica e demo­cratica, che d'ora in poi sarà senz'altro più confessionale.

 

Tratto da Riforma del 18 luglio 2008