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Associazione 31 OttobrePER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
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Il vescovo è un funzionario della scuolaS'inventa di tutto pur di occupare l'esercito (25.000 in ruolo nel giro di tre anni) dei docenti di religione nella scuola pubblica ben lontana dall'essere laica e democratica di Nicola Pagano
La presenza e l'influenza dell'Irc nella scuola pubblica di ogni ordine e grado si estende e si accresce sempre più, per effetto della combinata azione della pressione costante della gerarchia cattolica e dell'ignavia dei pubblici poteri: ministri dell'Istruzione e sindacati della scuola compresi. Gli attacchi alla scuola pubblica e alla laicità sono ormai così frequenti e molteplici che occorrerebbe una rubrica settimanale per stare al passo dei (mis)fatti e poter informare almeno i nostri lettori, visto che le questioni che ci stanno a cuore e le nostre battaglie ideali sono purtroppo puntualmente ignorate dalla grande stampa e soprattutto dalla TV. Ma veniamo ai fatti. I1 Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) della scuola per l'anno scolastico 2008-09, relativo alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze del personale docente, educativo, tecnico-pratico e di sostegno, contiene diverse disposizioni dedicate agli insegnanti di religione, che vale la pena di esaminare. Concentriamo l'attenzione su di essi. Premesso che l'utilizzazione a tempo pieno, in altri insegnamenti, del personale di ruolo appartenente a classi di concorso in esubero «è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero e in esubero» (art. 1 e 1.2), l'art. 1.6 stabilisce «la possibilità di utilizzo in altri insegnamenti» e precisa che «... per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi, formulata dall'Usr (Uff. scolastico regionale) ai sensi dell'Om n. 27 del 21-0208, art. 10». L'art. 2.1 poi, nel ribadire quali siano i docenti destinatari del provvedimento in esame, al punto «O» aggiunge: «gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186». L'art. 2.5 riguarda le supplenze e recita: «Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto... i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola (?) e, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee». Questo articolo, insieme all'art. 5. 8 che fra breve vedremo, è tra quelli che destano maggiore perplessità e allarme. L'art. 2.12 non presenta novità di rilievo, ma va segnalato per porre in evidenza la perdurante ingerenza del vescovo e della diocesi nelle operazioni della scuola pubblica. Esso riguarda, infatti le utilizzazioni degli insegnanti di religione sia nell'ambito dello stesso «settore formativo della diocesi» sia «per altro settore formativo», purché in possesso di idoneità al concorso e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano...». Ingerenza e arbitrarie attribuzioni che l'art. 3 bis chiarisce e completa quando dice: «Le utilizzazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione in diocesi, d'intesa tra il Dsr (Direttore scolastico regionale) e l'Ordinario diocesano competente...». Identico concetto è ripetuto nell'art. 7, pp. 11 e 12. Come scrivevo altrove, la diocesi è assunta come nuovo «ente scolastico territoriale» e il vescovo come co-funzionario della scuola pubblica e dispensatore dell'idoneità agli insegnanti di religione non solo in principio, all'atto della sua libera e insindacabile chiamata, ma anche dopo che essi sono diventati di ruolo nella scuola pubblica. Viene da chiedersi: ma quando terminerà la «tutela» di questi insegnanti, da parte del vescovo? Ma l'aspetto per noi più grave e preoccupante riguarda l'utilizzo degli insegnanti di religione in ore relative ad altri insegnamenti, già anticipato nell'art. 2.5, sopra citato e ribadito poi per tutti i docenti dall'art. 5. 8 che stabilisce che «I docenti di tutti i gradi di istruzione che (...) vengano a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posti o frazioni di posto per la stessa classe di concorso e subordinatamente su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento... per il quale siano in possesso di titolo di studio coerente». Inoltre l'utilizzo può avvenire su «iniziative di arricchimento dell'offerta formativa», «fatto salvo l'obbligo delle supplenze brevi o saltuarie». Mi scuso col lettore per la sequela di citazioni. Ma, se leggiamo in sequenza l'art. 2.5 e l'art. 5.8, testé esaminato, le nostre perplessità e il nostro allarme davvero crescono. Proviamo a uscire dal «burocratichese» ministeriale e a sintetizzare il concetto in forma piana: un insegnante di religione, dunque, che per contrazione di ore si trovi nella condizione di completare il proprio orario di cattedra, lo può fare nella scuola di titolarità: 1) mediante supplenze; 2) mediante completamento d'orario su un insegnamento della stessa classe di concorso; 3) mediante completamento d'orario su altro insegnamento, per il quale abbia titolo. I punti 1 e 3 sono una novità assoluta, non da poco. Era fatale che accadesse, dopo l'infelice «leggina» di immissione in ruolo n. 186 del luglio 2006 che - giova ricordarlo - nel giro di tre anni ha immesso nei ruoli della scuola pubblica circa 25mila insegnanti di religione cattolica; ora per questo «esercito» di privilegiati si sono escogitate altre disposizioni e quindi nuovi privilegi, nuove forzature e illegittimità. Così che ora, nel Contratto collettivo in esame, illegittimità si aggiunge a illegittimità, privilegio a privilegio, confusione a confusione. Il diritto e i regolamenti scolastici ne escono malconci e stravolti, l'unico soggetto a uscire vincitore da questa vicenda è la Cei. E spiace doverlo constatare, ma questa volta la gerarchia cattolica vince con l'avallo di tutti i sindacati, Cgil-scuola e Gilda compresi, come ieri la leggina per il ruolo passò in Parlamento con il voto del centro-sinistra. Per capire l'enormità della cosa, valga per tutte questa considerazione: nessun docente dà avvio alla sua carriera di insegnante della scuola pubblica con la chiamata di un privato - il vescovo - e procede in essa con l'idoneità dello stesso; e d'altra parte nessun rappresentante di altre religioni, cristiane e non, ha il potere di creare e regolare la carriera di un insegnante di ruolo. È qui, anche, gran parte dell'arcano del Concordato. L'Irc in tal modo, nel Contratto collettivo nazionale della scuola in esame, previene eventuali défaillances numeriche di alunni già avvalentisi, e quindi riduzioni di ore e di cattedre: d'ora in poi vi saranno, a completamento di orari di cattedra, supplenze e utilizzazioni anche su altri insegnamenti: in tal modo è assicurata la cattedra alle migliaia di insegnanti fatti di ruolo su una materia facoltativa e, come tale, soggetta alla libertà di scelta di alunni e genitori, e quindi a pericolose variazioni. Ma quel che più preoccupa è non solo e non tanto la salvaguardia di cattedre e posti di lavoro - evidentemente sottratti ad altri insegnanti - quanto il fatto che la religione cattolica sarà, come si dice, «spalmata» su tutte le ore di supplenza che verranno effettuate dagli insegnanti di religione, e su tutte le altre materie di insegnamento che, con le loro ore, andranno a completare le cattedre degli insegnanti di religione soprannumerari o utilizzati o supplenti. Davvero un altro bel regalo alla Cei, che le studia tutte per estendere l'influenza della presenza cattolica nella scuola pubblica. Ma per contro, un bel pasticcio e un arretramento obiettivo per la scuola di tutti, laica e democratica, che d'ora in poi sarà senz'altro più confessionale.
Tratto da Riforma del 18 luglio 2008 |
