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Associazione 31 OttobrePER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
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UNA SENTENZA COSTITUZIONALE
di Nicola Pagano, da Riforma del 4 settembre 2009
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Con la sentenza n. 7076/2009, resa nota l’11 agosto scorso, che non esito a definire storica, il Tar del Lazio ha stabilito che «l’ora di religione cattolica non concorre all’attribuzione del credito scolastico per gli esami di maturità». Questa è la prima affermazione di rilievo, cui segue la seconda non meno importante, che completa la prima: «i docenti di religione non hanno diritto a partecipare a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico». Tale sentenza dispone, dunque, l’annullamento non solo dell’O.M. n. 26/07 dell’ex ministro Fioroni, che aveva introdotto negli esami di stato dell’anno scolastico 2006-07 il credito scolastico, ma anche dell’O.M. n. 30/08 di identico contenuto. La sentenza del Tar è stata originata da due ricorsi, unificati nelle motivazioni e negli esiti, presentati da una pluralità di soggetti religiosi e laici che vanno dalla Tavola valdese alla Fcei, all’Associazione «31 ottobre», alle chiese evangeliche battista, avventista, luterana, pentecostale, alle Comunità ebraiche, all’Aei e il Ciei… alle associazioni laiche, quali la Consulta torinese per la laicità della scuola, quella romana per la laicità dello Stato, la Fnism, i Cobas degli insegnanti, il Cidi, il Cgd dei genitori democratici. Alle due affermazioni su riportate seguono, sul piano delle motivazioni logiche e giuridiche, alcune ragioni che entrano nel cuore delle questioni più generali legate all’Irc. La prima afferma che l’Irc come materia scolastica non può disporre di un credito scolastico in quanto creerebbe discriminazione tra gli studenti avvalentisi dell’Irc e quelli che compiono scelte diverse o lasciano la scuola; ciò infatti contrasterebbe con l’art. 9 della legge n. 121/85 che prescrive di evitare ogni forma di discriminazione. Inoltre creerebbe disparità di trattamento tra gli alunni, tra le diverse confessioni religiose e coloro che non appartengono ad alcuna religione. E ciò, infine, avrebbe conseguenze negative sul voto d’esame e sulla carriera degli studenti. Seconda ragione. È chiaro che quando gli insegnanti di religione – rappresentati dallo Snadir – sostengono che essi debbono partecipare a pieno titolo «…alle decisioni sul credito scolastico, si pongono evidentemente, in palmare contrasto con le fonti appena citate». Che per il Tar, oltre all’art. 9 della L. 121/85, sono: il «Protocollo Addizionale» e l’art. 309 del D.L. n. 297/94, (T.U. sulla scuola), secondo i quali gli insegnanti di religione «non dispongono di voti, né svolgono esami», ma sono tenuti «a stilare una nota speciale, collocata fuori pagella, nella quale dar conto dell’interesse e profitto degli alunni». Il credito all’Irc, affermano giustamente i giudici del Tar, non ha riscontro in nessuna legge e aggiungono, con un richiamo quanto mai significativo, che esso si pone in contrasto con le fondamentali sentenze della Corte Costituzionale, n. 203/89 e n. 13/91. In particolare richiamano i passi in cui la suprema Corte afferma che Irc e altri insegnamenti non sono alternativi «…non essendo alternativi o equivalenti l’Irc e altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio della libertà costituzionale come quella religiosa coinvolgente l’interiorità della persona». Per di più – aggiunge il Tar – «…un insegnamento di carattere etico e religioso strettamente attinente alla fede individuale non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico». Con la conseguenza – ed è questo un altro principio fondamentale affermato dal Tar, con riferimento alla Carta Europea – che lo Stato «…non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza in defettibilmente ogni ordinamento democratico moderno» (Carta Europea. Diritti dell’uomo, 25 maggio 1993, n. 260). La Repubblica italiana, casa di tutti, cattolici e non cattolici, laici e non credenti, atei e diversamente credenti non può – per sua stessa natura e sostanza democratica, laica e pluralista – conferire a una determinata confessione religiosa una posizione di privilegio e di dominio sulle altre, e così creare sperequazione e discriminazione tra i cittadini. La reazione dello schieramento cattolico di fronte alla sentenza in esame è stata di inaudita e rabbiosa violenza. Il giornale della Cei ha accusato il Tar di «bieco illuminismo », e non da meno sono stati Binetti, del Pd, molti esponenti del Pdl e la ministra Gelmini, che prontamente ha raccolto l’invito del predecessore Fioroni a inoltrare ricorso al Consiglio di Stato. Detto en passant, è francamente ridicolo che un ex-ministro del centro-sinistra inciti la collega del Pdl a far ricorso contro la sentenza Tar! Ma comprendiamo che la paternità di certe Ordinanze, pur se abnormi, è dura da smentire! Alle ragioni scomposte e zoppicanti del fronte cattolicoconservatore, val la pena opporre due giudizi solari per chiarezza e profondi per contenuto: il primo di Massimo Cacciari e il secondo di Eugenio Scalfari, due notevoli rappresentanti del pensiero democratico e laico. Cacciari, in una breve intervista su La Repubblica del 12 agosto ha, in sintesi, non solo approvato la sentenza del Tar del Lazio, ma ha ribadito una sua posizione nota, secondo la quale egli vorrebbe che l’insegnamento della religione fosse nella scuola pubblica materia obbligatoria, gestita dallo Stato, con insegnanti svincolati dal privilegio vescovile e reclutati mediante pubblico concorso, come tutti gli altri; e infine che tale insegnamento comprendesse le tre grandi religioni monoteiste della storia! Per un tale progetto sarebbe favorevole a rivedere il Concordato. Identica è stata la posizione espressa da Eugenio Scalfari su La Repubblica di Ferragosto, sintetizzata dall’autore in alcuni punti essenziali: 1. Insegnamento delle religioni non facoltativo, ma obbligatorio, come lo sono la storia della filosofia, degli avvenimenti politici, dell’arte e della musica; 2. Tale insegnamento non-catechistico dovrebbe consistere in una storia delle religioni e in particolare delle tre religioni monoteistiche che hanno il loro ceppo comune in Abramo; 3. Gli insegnanti dovrebbero essere scelti mediante pubblici concorsi, come per tutte le altre materie d’insegnamento; 4. Va eliminato il placet del vescovo che rappresenta una violazione della laicità e crea discriminazione tra gli insegnanti e una lesione del diritto degli studenti a una corretta istruzione. Tanto è sufficiente per ora… Solo mi sia consentito aggiungere che da 25 anni a questa parte non ho fatto altro che sostenere con libri e articoli tali concetti e tali posizioni, cui ora il Tar, per fortuna, dà voce e dignità giuridica. Segno non effimero che quelle posizioni erano in sostanza valide. Ciò ci conforta e ci spinge a continuare, con rinnovata lena, la nostra battaglia di libertà. |
