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Associazione 31 OttobrePER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
Sede legale: Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, via Firenze 38 - 00 184 Roma |
IL PRIVILEGIO DI CHI SI AVVALE
di Jean-Jacques Peyronel
da Riforma del 21 maggio 29109
La sentenza del Consiglio Stato del 7 maggio, che annulla quella del Tar del Lazio del luglio 2009 sull’insegnamento della religione cattolica (Irc) e crediti scolastici, ha provocato le reazioni indignate dei ricorrenti originari tra i quali c’erano tutte le chiese e associazioni evangeliche.«La decisione del Consiglio di Stato riproduce il privilegio degli studenti avvalentesi dell’Irc, che è materia facoltativa, rispetto a chi non se ne avvale», ha commentato il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), pastore Massimo Aquilante. Da parte sua, l’Alleanza evangelica italiana, nell’annunciare la «Marcia per la libertà religiosa e il pluralismo dell’informazione» che avrà luogo a Roma il 19 giugno prossimo, afferma che «il Ministero dell’Istruzione sta riuscendo nel tentativo di privilegiare gli studenti che si avvalgono della religione cattolica rispetto agli altri studenti ». L’associazione «per la Scuola della Repubblica» ritiene però che con questa sentenza «viene ribadito il particolare status dell’Irc, insegnamento che sulla base della normativa vigente non dà luogo a voti», per cui «vengono così definitivamente vanificati i tentativi di trasformare il giudizio in voti», e che «viene vivamente “bacchettata” la ministra per non rendere effettiva la possibilità di attività alternative in tutte le scuole».Nella sentenza, il Consiglio di Stato ricorda che «la norma fondante l’insegnamento della religione cattolica in Italia è, come noto, l’art. 9, n. 2, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929». Ricorda inoltre che la terza proposizione di tale norma prevede che «all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto [«di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento »]... senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione». Per cui, «con questa terza proposizione il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione». Viene precisato che «solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo». A scanso di equivoci, precisa inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 390/1999 «stabilisce che gli insegnanti di religione “fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”». A questo riguardo, afferma che «il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell’ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell’alunno, al fine dell’attribuzione di un punto», per cui «chi segue religione (o l’insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l’interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell’ora di religione (o del corso alternativo)». A proposito di tale corso, la sentenza sottolinea: «l’alternativa all’insegnamento della religione cattolica non può essere l’obbligo di seguire un corso alternativo (dato che altrimenti ricorrerebbe lo schema dell’obbligazione alternativa e la facoltatività dell’insegnamento religioso non sarebbe rispettata), ma non può che essere uno “stato di non obbligo”».La sentenza accoglie dunque il ricorso degli appellanti (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione, Conferenza episcopale italiana) che parlava di «assenza di qualsiasi violazione ai principi costituzionali della libertà religiosa e di laicità dello Stato». A questo punto è chiaro che il vero problema sta a monte, e cioè nel Concordato che, con l’art. 7, è entrato a far parte della Costituzione. Abolire l’Irc o trasformarlo in ora di storia delle religioni non è sicuramente nelle intenzioni dell’attuale governo, come non lo era in quelle del governo precedente di cui faceva parte il ministro Fioroni, oggetto del ricorso originario. Il Concordato del 1984 infatti – lo ricorda la sentenza – afferma che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano», motivo per cui la ministra Gelmini si è detta contraria anche all’ipotesi di un insegnamento religioso pluriconfessionale. 150 anni dopo, il sogno di Cavour, «Libera Chiesa in libero stato», rimane tale. |
