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Associazione 31 OttobrePER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
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SCHIAFFONI CLERICALI ALLA SENTENZA DEL TAR
di Liliana Ponsero, da Riforma del 18 settembre 2009
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Il Tar del Lazio con sentenza 17/7/2009 ha annullato l’ordinanza ministeriale 26/07 che ammetteva gli insegnanti di religione cattolica a partecipare a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che hanno seguito tale insegnamento e che riconosceva analoga posizione ai docenti delle attività alternative. È sconcertante che l’ordinanza sia stata emessa dal ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, di un governo di centro-sinistra. Il prossimo Congresso del Partito democratico dovrà fare chiarezza su questi punti e stabilire che la laicità è un principio fondamentale del Partito a cui tutti dovranno adeguarsi. Avevano presentato ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento dell’ordinanza varie associazioni di laici e di minoranze religiose e due studenti che non avevano seguito né l’ora di religione cattolica né attività alternative, e ancora l’Associazione Giordano Bruno, le Consulte romana e torinese per la laicità delle istituzioni, la Fcei, valdesi, pentecostali, luterani, battisti e l’Unione delle comunità ebraiche. Era stato presentato un altro ricorso contro un’analoga ordinanza dell’anno successivo (30/8) e i giudizi erano stati riuniti. A sostegno della validità dei provvedimenti erano scesi in campo oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell’Istruzione, il sindacato degli insegnanti di religione e ad adjuvandum la Conferenza episcopale italiana. I difensori delle ordinanze e in particolare la Cei avevano sostenuto in via preliminare che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perché le associazioni e i due studenti non avevano subito alcun pregiudizio e non avevano quindi interesse in causa. L’eccezione è stata respinta con una motivazione valida ed esauriente. Afferma la sentenza: «L’interesse concreto perseguito dai ricorrenti attiene alla tutela di valori di contenuto morale ed ideale, che come tali attengono alla personalità dell’essere umano ». «Qui è invocata la tutela dei diritti sociali religiosi e culturali di tutte le minoranze, comunque non cattoliche. I rappresentanti dei Cristiani Evangelici, dei Pentecostali dei Cristiani Avventisti del 7 giorno, dei Cristiani Battisti, dei Valdesi, dei Luterani e della Comunità Ebraiche, nonché delle associazioni laiche e razionaliste perseguono il riconoscimento di una loro pari dignità culturale e sociale che assumono violata». «L’interesse al ricorso nel caso in esame (…) si radica in relazione alla richiesta di tutela di valori di carattere morale spirituale e/o confessionale che sia pure numericamente minoritari nella nostra società sono tutelati direttamente dalla Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei all’alveo della tutela del giudice amministrativo». Respinta l’eccezione, la sentenza espone i motivi a fondamento del ricorso. I ricorrenti sostengono che la legge 121/85 che riguarda l’applicazione del Concordato del 1984 (stipulato da Craxi) afferma che la scelta degli studenti o dei genitori di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica «non può dar luogo ad alcuna discriminazione ». Il decreto legislativo 297/94 dispone che i docenti di religione cattolica partecipino alle valutazioni solo per quegli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento. I docenti stilano «una speciale nota» da consegnare unitamente alla scheda e alla pagella. Pertanto se la disciplina legislativa e la costante prassi stabiliscono che l’insegnamento della religione non deve comparire sulla scheda di valutazione, bensì sulla speciale nota, è evidente che le disposizioni che prevedono la partecipazione a pieno titolo si pongono in netto contrasto con la normativa citata e con l’orientamento della Corte Costituzionale. I ricorrenti lamentano che l’ordinanza in contraddizione con precedenti ordinanze ministeriali nel prescrivere un diverso criterio di valutazione rispettivamente agli studenti che abbiano seguito l’insegnamento religioso o le attività alternative discriminerebbe gli studenti che abbiano scelto di allontanarsi da scuola o di astenersi da qualsiasi attività alternativa. Il Tar ricorda i criteri di assegnazione dei crediti scolastici. «La commissione di esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione dei colloqui. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti». «In conseguenza chi non segue l’insegnamento della religione cattolica sarebbe esposto al rischio di presentarsi in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro o in occasione della partecipazione a selezione per l’ammissione ai corsi universitari o borse di studio connotati come noto da un’altissima competitività». La sentenza afferma che i motivi dei ricorrenti sono fondati nei sensi e nei limiti che seguono e richiama una sentenza della Corte Costituzionale. In linea generale il concetto di separazione tra la sfera religiosa e quella civile è stato uno dei preziosi contributi della Cristianità alla civiltà occidentale. Oggi il principio della laicità dello Stato pur non definito in alcuna norma è stato chiaramente enunciato dalla Corte Costituzionale nell’ampia accezione di «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale» rispetto al quale lo Stato si pone in condizione di neutralità. (sentenza 12 aprile 1989 n. 203). La sentenza afferma che la religione non è materia scolastica, non perché non debba essere considerata una materia priva di valori storici e culturali, ma anzi al contrario proprio perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico, che come tale abbraccia l’intimo profondo della persona che vi aderisce. Il Tar richiama un principio della Corte Europea dei diritti dell’uomo (25 maggio 1993 n. 260 ), che afferma che lo Stato non può conferire a una determinata confessione una posizione «dominante» e osserva che in una società democratica può essere considerata una violazione del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano scolastico e con un’implicita promessa di vantaggi didattici professionali e in definitiva materiali. Nel caso non può essere dimenticato, rileva la sentenza, che il credito scolastico derivante dall’insegnamento della religione cattolica può arrivare fino a 25 punti e può pesare per oltre il 55,55% sui punti delle prove scritte ed è pari all’83,33% dei 30 punti assegnati per il colloquio. Il Tar asserisce che sono discriminati anche gli studenti che seguono le materie alternative, perché i crediti che ne derivano sono vaghi e indeterminati e non compensano certamente quelli dell’insegnamento religioso e constata che nelle nostra scuole, le materie alternative o non vengono attivate o si riducono praticamente a un parcheggio di studenti in un aula. Ovviamente con i tagli della ministra Gelmini è facile prevedere che le prime a essere sacrificate saranno le attività alternative... Osserva la sentenza che gli alunni delle più eterogenee etnie e delle più disparate confessioni religiose rappresentano quasi il 40% degli studenti con punte del 90% in alcune estreme periferie dei grandi agglomerati urbani. «Il che in concreto comporta che le famiglie laiche o degli alunni stranieri appartenenti ad altre confessioni siano di fatto costretti o ad accettare cinicamente e subdolamente l’insegnamento di una religione in cui non credono ovvero a subire un’ulteriore discriminazione di carattere religioso che si accompagna e si aggiunge spesso a quelle di carattere razziale economico linguistico e culturale». La sentenza è giusta ed equilibrata, dimostra una profonda conoscenza della realtà attuale e difende strenuamente i principi laici delle moderne democrazie. La ministra supportata dal governo e consigliata dall’ex ministro Fioroni ha proposto ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio. Le previsioni sono fosche. A quanto risulta il Consiglio di Stato in sede consultiva ha espresso un parere in netto contrasto con l’indirizzo del Tar e probabilmente il ricorso verrà accolto. Attendiamo il responso e continuiamo la lotta. |
