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Associazione 31 OttobrePER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
Sede legale: Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, via Firenze 38 - 00 184 Roma |
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "31 OTTOBRE" PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI
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Art. 1 - È costituita l'Associazione "31 Ottobre" (Associazione per una scuola laica e pluralista promossa dagli evangelici italiani). L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, via Firenze n. 38. Potranno essere costituite sedi secondarie e sezioni territoriali.
Art. 3 - L'Associazione ha per scopo: a. la riaffermazione della laicità della scuola pubblica, i cui compiti fondamentali sono, e devono rimanere: la promozione dei saperi nelle giovani generazioni ed il confronto con la realtà, in un quadro scevro da pregiudiziali ideologiche e da fini di indottrinamento; b. l'individuazione degli strumenti attraverso i quali, in una realtà sempre più multiculturale, multietnica e plurireligiosa, la scuola possa educare ai valori del pluralismo politico e sociale in un quadro da cui sia bandita ogni forma di discriminazione nei fatti oltre che nei principi; c. l'elaborazione delle indicazioni idonee a far sì che il diritto allo studio significhi anche dovere dello Stato di rimuovere quegli ostacoli di carattere economico- sociale che sono alla base dei "condizionamenti culturali e sociali" che impediscono una reale uguaglianza; d. la costruzione di iniziative culturali attraverso le quali la formazione dei docenti, a partire da quelli associati possa renderli consapevoli del "formidabile intreccio tra fenomeni religiosi e comportamenti umani, accadimenti storici, realtà culturali" e, quindi, capaci di favorire negli alunni la relativa comprensione; e. l'ampia e costante informazione in ordine alla normativa ed ai principi che regolano l'insegnamento confessionale e dei correlativi diritti e facoltà di coloro (studenti e docenti) che non intendono esserne coinvolti; f. la necessaria iniziativa politica, affinché la scuola pubblica mantenga ed accresca il suo ruolo fondamentale nella formazione dei giovani; g. la pubblicazione di libri, riviste e giornali; h. la consulenza al personale della scuola in materia di libertà di insegnamento nonché in tutti i casi che originano da discriminazioni di ogni genere. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa con i suoi scopi o da essa dipendente, nonché ogni operazione mobiliare o immobiliare funzionale alla sua organizzazione.
Art. 4 - Possono essere soci tutti gli appartenenti al personale delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, dei ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e degli Enti territoriali impegnati nell'ambito educativo. Possono, altresì, essere soci tutti coloro che intendono contribuire agli scopi dell'Associazione e i soggetti aventi fini coerenti con gli stessi scopi. L'esclusione dei soci potrà avvenire per dimissioni, per morosità nel pagamento dei contributi, ingiustificatamente protrattasi per un biennio, nonché per il compimento di atti gravemente contrari alla deliberazione ed alla linea dell'Associazione.
Art. 5 Organi - Sono organi dell'Associazione: 1) L'Assemblea degli associati; 2) il Presidente; 3) il Comitato Direttivo; 4) il Collegio dei Revisori.
Art. 6 - L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno nel luogo e nei tempi dallo stesso fissati. Hanno diritto a parteciparvi i componenti degli organi sociali e tutti gli iscritti in regola con le quote sociali. L'Assemblea ha le seguenti competenze: a. elezione degli organi sociali; b. esame e approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori; c. fissazione delle linee politiche ed organizzative dell'Associazione; d. approvazione di modifiche statutarie. L'Assemblea nella prima riunione successiva alla costituzione procederà all'approvazione di apposito regolamento dei propri lavori. L'Assemblea si considererà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti regolarmente convocati. Le deliberazioni saranno valide con la maggioranza dei presenti.
Art. 7 - Il Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza politica e giuridica dell'Associazione ed è, a tal fine, munito dei più ampi poteri. Convoca e presiede il Comitato Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E' eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui nella prima votazione non fosse raggiunto il quorum, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.
Art. 8 - Il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 o 6 associati, secondo le decisioni dell'Assemblea, oltre il Presidente. Esso è eletto dai soci partecipanti all'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Il Comitato Direttivo: · esegue le deliberazioni dell'Assemblea; · delibera su tutte le materie relative al perseguimento degli scopi dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea; · delibera in ordine alla ammissione di nuovi soci fino alla costituzione delle Sezioni territoriali; · è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea; · formula e sottopone all'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi. Il Comitato si considera validamente convocato quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 9 - Collegio dei Revisori. L'Assemblea Nazionale procederà con cadenza triennale alla elezione a scrutinio segreto e tra i soci di n° 3 Revisori. La presidenza sarà affidata al soggetto che riceverà il maggior numero di voti. Il Collegio dei Revisori provvederà: a) all'esame della contabilità e dei bilanci predisposti dal Comitato Direttivo.. b) al controllo del rispetto da parte del Comitato Direttivo delle norme statutarie e delle leggi. I Revisori saranno informati delle sedute del Comitato Direttivo alle quali avranno la facoltà di assistere e riceveranno i relativi verbali. Presenteranno all'Assemblea una relazione sull'operato del Comitato Direttivo. Il Collegio dei Revisori funzionerà inoltre quale Collegio arbitrale. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associazione ed associati saranno devolute a tale Collegio che deciderà, senza obblighi di forma, secondo i principi che regolano l'arbitraggio libero ed irrituale.
Art. 10 – Mezzi. I mezzi finanziari dell'Associazione sono: a. i contributi annuali degli associati, nella misura deliberata dal Comitato Direttivo. b. contributi di persone fisiche o giuridiche private o pubbliche. c. finanziamenti o corrispettivi in relazione alle attività svolte.
Art. 11 – Scioglimento. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, regolarmente convocati, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, le procedure di liquidazione e la destinazione dei beni residui. I beni residui non potranno essere attribuiti agli associati. Per tutto quanto non previsto l'Associazione sarà regolata dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni senza fine di lucro.
REGOLAMENTO dell'ASSEMBLEA dell’ASSOCIAZIONE " 31 OTTOBRE"
Art. 1 - L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione “31 ottobre” in materia di: a) fissazione delle linee politiche ed organizzative dell’Associazione; b) esame ed approvazione dell’operato del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori; c) approvazione del bilancio consuntivo e indicazione delle direttive per la formulazione del bilancio preventivo da parte del Comitato; d) nomina di eventuali commissioni di studio; e) elezione del Presidente e del Comitato Direttivo; f) elezione del Collegio dei Revisori; g) approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 2 - L’Assemblea è costituita dai membri con voce deliberativa come indicato nell’art. 6 dello Statuto dell’Associazione. I soci collettivi partecipano all’Assemblea con un loro rappresentante. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo, tenendo presente che un socio non può ricevere più di una delega. Gli eletti rimangono in carica fino alla convocazione dell’Assemblea successiva.
Art. 3 - Partecipano all’Assemblea con voce consultiva: - il Presidente della FCEI o un suo delegato; - i rappresentanti delle associazioni, dei sindacati e dei movimenti che operano nel mondo della scuola.
Art. 4 - L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all’anno in una località scelta dal Consiglio e in data da questo fissata. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei membri del Comitato o un terzo degli iscritti. In caso di Assemblea straordinaria, essa si costituisce con gli stessi membri dell’Assemblea ordinaria e deve essere convocata entro 45 giorni dalla richiesta. L’Assemblea è convocata a mezzo posta o attraverso strumenti di comunicazione (Notiziario, bollettino, pubblicazione apposito avviso su Riforma e sul sito dell’Associazione, ecc.), allegando l’ordine del giorno e, auspicabilmente, il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 5 - L’Assemblea si considererà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti regolarmente convocati, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Associazione.
Art. 6 - L’Assemblea elegge tra i suoi componenti il Seggio, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti. Gli altri membri del Seggio sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. Non possono essere eletti a far parte del Seggio il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori. Il Seggio provvisorio è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.
Art. 7 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti dell’Assemblea con diritto di voto ed esse riportino la maggioranza dei voti, compresi tra i votanti gli astenuti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta tempestiva almeno 10 membri dell’Assemblea. Le delibere dell’Assemblea sono immediatamente esecutive. |
